Il Fondo di garanzia delle opere idriche è realtà. I criteri di accesso sono abbastanza generici: un approccio inclusivo che chiama la stessa ARERA ad una attenta valutazione degli interventi e dei richiedenti.

Laccesso al credito o piuttosto la sua difficoltà nell’ottenerlo è uno dei maggiori problemi che affliggono l’imprenditoria italiana, almeno da dieci anni a questa parte. Avere in prestito da istituti di credito o finanziari le risorse economiche da investire per dare seguito e ampliare le proprie attività è fondamentale se si vuole generare sviluppo e, dunque, crescere in valore e dimensione.

Ciò vale sia per le imprese manifatturiere e di prodotto sia per quelle che offrono soluzioni o, come nel caso delle aziende operanti nel settore idrico, servizi al cittadino. Avere più risorse da spendere per migliorare le infrastrutture già esistenti o crearne delle nuove significa, infatti, poter garantire un livello del servizio qualitativamente più alto.

Infatti, grazie alla garanzia del flusso di cassa a copertura dei costi efficienti, i gestori hanno potuto superare l’ostacolo che prima impediva di ottenere prestiti: cioè che le opere e gli impianti, avendo natura demaniale, non potevano essere costituiti come garanzia nei confronti dei finanziatori.

Tuttavia, affinché l’investimento sia finanziabile, è decisivo che la gestione del servizio sia improntata a una logica industriale e manageriale, condizione purtroppo non sempre riscontrabile nel nostro Paese – da nord a sud – viste l’eccessiva frammentazione e la presenza di gestioni “in economia”, poco o per nulla efficienti.

Quali sono gli ambiti di applicazione del Fondo? Sulla base dei criteri indicati nel decreto attuativo del 30 maggio 2019, si danno due casi:

·       Caso 1. “Rimborso del credito vantato dai finanziatori nei confronti del gestore titolato”

·       Caso 2. “Pagamento del valore di subentro riconosciuto dovuto dal gestore titolato al gestore uscente”

Concentriamoci soprattutto sul primo. In questa evenienza, il Fondo andrà a sostenere l’indebitamento a medio-lungo termine e, dunque, con tempistiche coerenti con la vita utile delle infrastrutture e con il recupero in tariffa dei relativi costi di capitale.

La garanzia è concessa per investimenti ritenuti di prioritaria importanza. E tra questi vi sono gli interventi previsti nel Piano nazionale idrico (articolo 1, comma 516) e di quelli necessari all’adeguamento ai parametri di qualità tecnica introdotti da ARERA. Nello specifico, questi ultimi devono possedere almeno una delle seguenti caratteristiche:

–       Urgenti. Fatti per non uscire dalle procedure d’infrazione europea in materia di fognatura e depurazione

–       Emergenziali. Resi necessari dopo il rilevamento di sostanze inquinanti nelle acque o funzionali al perseguimento degli obiettivi di qualità dell’acqua potabile in base alle direttive comunitarie

–       Strategici. Finalizzati al risanamento, ammodernamento o ampliamento delle reti acquedottistiche (non rientranti nel Piano nazionale idrico)

–       Necessari e urgenti. Volti al recupero della capacità di invaso, della tenuta idraulica, alla messa in sicurezza sismica e idraulica delle grandi dighe, alle infrastrutture di adduzione e derivazione afferenti a queste ultime.

In questi ambiti, il Fondo interviene secondo un ordine di priorità che privilegia oltre agli interventi già pianificati e pronti a essere eseguiti, anche quelli previsti dagli Enti di governo d’Ambito (gli EGA), non realizzati o realizzati solo parzialmente, oppure “sacrificati” in quanto in contrasto con l’equilibrio economico-finanziario del gestore, o, ancora, non contemplati in quanto esterni alla competenza degli enti deputati alla pianificazione.

A garanzia che tutto avvenga secondo le regole e in maniera trasparente vi è l’azione congiunta di controllo e verifica dell’Authority e della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Quest’ultimo è il soggetto presso il quale è istituito il Fondo.

Oltre a gestire e concedere le garanzie, definisce le modalità operative e provvede al monitoraggio degli interventi ammessi e del rispetto delle condizioni e dei termini della garanzia assegnata. Presso CSEA è, inoltre, istituito un Comitato di valutazione del rischio che esprime un parere in ordine alle modalità operative del Fondo e alle proposte di interventi da ammettere a garanzia di rimborso del credito verificando la conformità delle richieste alle previsioni contenute nei decreti ministeriali.

Chi può accedere al Fondo? Tra i soggetti che hanno i requisiti per accedere alle garanzie del Fondo rientrano:

·       i gestori unici d’ambito affidatari del servizio idrico integrato

·       i soggetti salvaguardati in base ad un affidamento conforme alla normativa pro tempore vigente, non dichiarati cessati ex lege e con una convenzione, sottoscritta con l’EGA, adeguata ai contenuti della convenzione tipo adottata da ARERA

·       i soggetti salvaguardati sulla base dell’art. 147 comma 2-bis del Codice dell’Ambiente, ovvero i Comuni di micro dimensioni (meno di 1.000 abitanti) o quelli che gestiscono in forma autonoma il servizio idrico in ragione delle caratteristiche geo-morfologiche del territorio e in possesso di un assenso formale all’esercizio da parte dell’EGA.

Ma non solo. Vi sono anche:

  • i fornitori all’ingrosso di servizi idrici assoggettati alla regolazione ARERA
  • i soggetti qualificati come common carrier
  • i gestori di dighe e opere di derivazione e adduzione che, pur non rientrando nel perimetro del Sistema Indrico Integrato, realizzano per quest’ultimo l’approvvigionamento della risorsa idrica.

Essere tra i soggetti con i requisiti non è sufficiente per ottenere i finanziamenti. Infatti, i richiedenti non devono:

  • trovarsi in una condizione di dissesto finanziario
  • risultare inadempienti agli obblighi previsti dalla regolazione (programma degli interventi, del piano economico-finanziario, convenzione di gestione).

L’obiettivo di queste restrizioni è quella di escludere l’accesso al Fondo a quegli operatori privi di una capacità gestionale e organizzativa anche minima.

Vengono inoltre tenuti in considerazione, al momento del giudizio, elementi come: il tasso di realizzazione degli investimenti programmati nel periodo 2016-2019, il grado di patrimonializzazione del gestore, la durata del finanziamento, l’avanzamento dell’assetto di governance locale (inteso come piena operatività dell’EGA e affidamento del servizio) e la rilevanza strategica delle operazioni da finanziare in un’ottica di impatto territoriale e output based.

Quale dotazione economica ha il Fondo? Il Fondo viene alimentato attraverso l’istituzione da parte di ARERA di una componente tariffaria specifica, pensata per coprire anche i costi di gestione, nel limite massimo del 2% delle risorse assegnate al Fondo stesso. Una componente che sia in grado di assicurare una dotazione sufficiente a soddisfare le richieste di prestito delle aziende interessate e garantire l’equilibrio finanziario del Fondo (anche rispetto alla tariffa ad esso destinata).

In attesa di una valutazione degli esiti del periodo di prima operatività del Fondo, ARERA ha voluto contenere gli oneri gravanti sulla tariffa. In tal senso, ha previsto una componente (UI4) di 0,4 €cent/mc, pari allo 0,6% dei ricavi dalla tariffa; ciò significa che il Fondo potrà contare su una dotazione tariffaria di circa in 45,3 milioni di euro all’anno.

In conclusione, riteniamo sia importante aggiungere qualche riflessione di carattere più generale.

Primo. Al di là di quei gestori che otterrebbero finanziamenti anche presso altre istituzioni creditizie, il fondo ha il compito di sostenere quei soggetti che, pur non avendo le capacità organizzative-gestionali per realizzare gli investimenti, hanno intrapreso un percorso virtuoso di rinnovamento, modernizzazione ed efficientamento della gestione. E ai quali manca proprio la spinta economica data da un prestito per poter migliorare ancora da punto di vista infrastrutturale.

Secondo. L’istituzione del Fondo e la sua operatività non potranno prescindere da una accurata attività di screening dei beneficiari, per almeno due motivi: uno, evitare che giunga ai finanziatori un segnale di generalizzata mitigazione del rischio di controparte, con il pericolo di prestare risorse a soggetti non in grado di realizzare gli investimenti. E, due, per far crescere negli stessi operatori l’idea che il supporto del Fondo deve essere una fase transitoria e che, dunque, l’obiettivo è di averne sempre meno bisogno.

Terzo. L’ARERA, attraverso lo strumento del Fondo, dovrà “caldeggiare” un percorso di compliance di coloro che avranno accesso alle garanzie offerte dal Fondo. Ciò significa che il sostegno dovrà essere condizionato all’impegno a rimuovere le cause della difficoltà contingente nell’accesso al credito, con una rendicontazione periodica dei progressi compiuti.

In uno scenario ottimistico, il Fondo potrebbe arrivare ad attivare nel medio termine circa 3 miliardi di euro di nuovi finanziamenti. Tenendo conto che si tratta di uno strumento nuovo che dovrà essere testato sia da ARERA che dai gestori, un target di 1 miliardo di nuovi finanziamenti attivabili nei prossimi 4 anni sarebbe un risultato di assoluto successo per il sistema idrico.

Non meno importante è il supporto che queste garanzie potranno offrire agli investimenti all’approssimarsi della fine delle concessioni, fase nella quale sino ad oggi la spinta alla realizzazione delle opere da parte degli incumbent si è spesso affievolita al crescere della probabilità di un avvicendamento.

Lascia invece perplessi l’attuale mancanza di metriche standard per la valutazione delle proposte di accesso al Fondo e sulla capacità effettiva di realizzare gli investimenti, da parte dei richiedenti. La presenza di criteri più chiari e misurabili assicurerebbe la garanzia di una valutazione imparziale e oggettivabile, oltre che servirebbe da segnale di fiducia per l’intero settore.