La Direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (Direttiva 2024/3019) è un pilastro delle politiche dell’Unione europea in materia di riduzione dell’inquinamento delle acque. La revisione del 2024 introduce la prima applicazione del principio “chi inquina paga” nel settore idrico: i produttori di farmaci e cosmetici sono chiamati a coprire almeno l’80% dei costi necessari per rimuovere i microinquinanti nei depuratori. Le utilities del servizio idrico dovranno per questo adeguare i depuratori. Uno scenario che solleva rilevanti interrogativi.

La nuova direttiva europea sul trattamento delle acque reflue urbane (UWWTD) è uno dei pilastri della politica idrica dell’Unione europea, e introduce per la prima volta un meccanismo di responsabilità estesa del produttore applicato alle acque reflue. I produttori di farmaci e cosmetici sono chiamati a coprire almeno l’80% dei costi necessari a rimuovere dalle acque reflue i microinquinanti tramite il trattamento quaternario. L’obiettivo non è solo reperire risorse: si punta anche a spingere i produttori a migliorare (ove possibile) la composizione, il design e le prestazioni ambientali dei propri prodotti; sensibilizzare gli utilizzatori ad un uso più consapevole e ad una corretta gestione a fine vita di tali prodotti e a favorire lo sviluppo di tecnologie di depurazione più avanzate. Il percorso ha però subìto una battuta d’arresto: il 18 giugno 2026 il Parlamento europeo ha chiesto lo “stop the clock”, ossia la sospensione temporanea degli obblighi EPR e di trattamento quaternario, in attesa che la Commissione pubblichi entro fine anno una nuova valutazione d’impatto. Una pausa che deve diventare l’occasione per ragionare sulle scelte di governance capaci di rendere la norma davvero efficace.

Gli obiettivi

Il regime poggia su due obiettivi complementari: prevenire l’inquinamento alla fonte, spingendo i produttori a migliorare i propri prodotti e i consumatori a farne un uso più consapevole, e garantire che chi inquina contribuisca ai costi di rimozione dei microinquinanti negli impianti di depurazione. Sarà compito degli Stati membri costruire l’assetto istituzionale che rende operativo il principio “chi inquina paga”.

La roadmap si sviluppa dal 2025 al 2045. Entrata in vigore il 1° gennaio 2025, la Direttiva dovrà essere recepita nelle legislazioni nazionali entro luglio 2027; entro la fine dello stesso anno la Commissione fisserà i criteri per le esenzioni di certe categorie di prodotto. I programmi nazionali di attuazione sono attesi per gennaio 2028, e già entro fine di quell’anno i produttori interessati saranno soggetti ad uno schema di responsabilità estesa. Gli obblighi di trattamento quaternario seguono un percorso graduale: per i grandi impianti con almeno 150mila abitanti equivalenti si dovrà arrivare al 20% degli scarichi trattati entro il 2033, al 60% entro il 2039 e al 100% entro il 2045; per gli agglomerati con almeno 10mila abitanti equivalenti che scaricano in zone a rischio, le tappe sono più ravvicinate: 10% nel 2033, 30% nel 2036, 60% nel 2039 e 100% nel 2045. Toccherà ai singoli Paesi, tramite la pianificazione nazionale, stabilire priorità e scadenze impianto per impianto.

L’ambito della responsabilità del produttore

Una delle novità più rilevanti è l’introduzione di un obiettivo prestazionale concreto: una rimozione media minima dell’80% rispetto al carico di microinquinanti in ingresso agli impianti. Secondo lo studio realizzato per conto della Commissione UE, i settori farmaceutico e cosmetico insieme generano circa il 92% di questo carico, ripartito tra 66% per i farmaci e 26% per la cosmesi. La responsabilità di raggiungere gli obiettivi resta comunque in capo agli Stati e ai gestori del servizio idrico, il che rende essenziale vigilare sull’efficienza, congruità e proporzionalità degli investimenti finanziati tramite lo schema. La conformità si misurerà sulla rimozione di almeno sei microinquinanti selezionati in condizioni operative normali. I criteri europei sulle esenzioni stabiliti dalla Commissione europea entro fine 2027 contribuiranno a definire con maggiore precisione la platea dei produttori obbligati e il riparto dell’onere tra loro.

Per gli agglomerati con almeno 10mila abitanti equivalenti, il trattamento quaternario sarà obbligatorio solo per gli impianti che scaricano in aree a rischio. La direttiva distingue aree a “inclusione presuntiva”, dove il rischio si presume salvo prova contraria, da aree a “inclusione condizionata”, incluse solo se la valutazione evidenzia il rischio. Mancando parametri uniformi europei, resta un margine di discrezionalità nazionale, mentre la Commissione dovrà stabilire formato e metodo della valutazione senza tempistiche definite. La scadenza per l’elenco delle aree a rischio è il 2030, ma il primo target su queste aree parte già dal 2033:sarebbe quindi auspicabile che la Commissione fissasse termini certi per i propri atti attuativi, e che intanto i Paesi avviassero l’individuazione delle aree meno controverse, per garantire il tempo necessario alla progettazione e realizzazione degli interventi necessari a raggiungere il primo target. Definire i criteri e condurre le valutazioni dovrebbe spettare alle agenzie ambientali e sanitarie, nazionali e regionali, con una metodologia comune stabilita in tempi brevi a livello centrale; i gestori idrici dovrebbero partecipare limitatamente alla fornitura di dati e supporto tecnico, mentre il regolatore economico potrebbe essere coinvolto per verificare proporzionalità e sostenibilità economica degli interventi.

Sul piano finanziario, lo schema EPR si applica ai produttori che immettono sul mercato nei singoli Paesi prodotti farmaceutici e cosmetici, tenuti a coprire almeno l’80% dei costi ammissibili connessi alla rimozione dei microinquinanti e al funzionamento dello schema. Gli stati possono alzare questa soglia e hanno flessibilità nello scegliere come coprire la parte restante: bilanci pubblici, fondi UE, altre risorse pubbliche o la tariffa idrica, che comunque dovrà restare sostenibile per gli utenti. Un sondaggio del Laboratorio REF su mille cittadini italiani, condotto a luglio, mostra che l’80% ritiene importante investire nella depurazione avanzata anche senza benefici immediatamente percepibili, e che il 69% concorda sul fatto che almeno l’80% dei costi debba gravare sui produttori. Per la quota restante di finanziamento i cittadini indicano una preferenza netta per la fiscalità generale quale fonte di copertura, mentre l’aumento tariffario resta l’opzione meno gradita.

La determinazione dei costi

I costi ammissibili comprendono spese in conto capitale e operative dei trattamenti quaternari, monitoraggio dei microinquinanti, gestione dei dati sui prodotti e altri costi amministrativi e operativi necessari al funzionamento dello schema EPR. In tal senso un ruolo rilevante può essere ricoperto dai regolatori economici nella definizione di dettaglio delle voci di costo ammissibili. A differenza dei classici schemi di responsabilità estesa nei rifiuti, basati sul costo efficiente, la UWWTD adotta un approccio basato sul costo pieno (full-cost approach), ponendo a carico dei produttori almeno l’80% di tutti i costi necessari per la conformità al trattamento quaternario, il che rende cruciale vigilare su congruità e proporzionalità della spesa. Va poi garantita la stabilità dei finanziamenti nel tempo, dato che gli investimenti si estenderanno su decenni: le organizzazioni dei produttori dovranno assicurare risorse e garanzie affidabili, con un possibile ruolo dello Stato e del regolatore nel definirne le modalità. Va infine considerato che il gettito dello schema partirà dal 2029, mentre il primo target fisico scatta nel 2033: considerati i tempi di progettazione, autorizzazione e realizzazione, i gestori potrebbero essere chiamati ad anticipare una quota degli investimenti prima che la contribuzione dei produttori sia pienamente operativa.

Sui costi per l’Italia esistono oggi due stime principali. Quella del Joint Research Centre (JRC) europeo, basata sulla tecnologia più conveniente caso per caso: è calcolata considerando il perimetro degli impianti di depurazione con carico in ingresso pari o superiore a 150mila abitanti equivalenti e l’adeguamento del 35% di quelli tra 10mila e 150mila (proxy degli impianti con scarichi in aree a rischio). Indica un costo annuo per l’Italia di circa 116 milioni di euro, pari a 2 euro l’anno per abitante, a piena compliance normativa. Lo studio di Utilitalia-Utilitatis (Blue Book 2026), riferito solo agli impianti sopra i 150mila abitanti in termini di potenzialità di progetto, propone due stime: una legata alla tecnologia scelta, l’altra costruita sulla stessa funzione di costo europea, che restituisce una stima di circa 133 milioni l’anno (2,3 euro per abitante) calcolata sul carico effettivo, o 215,5 milioni (3,7 euro) se calcolato sulla capacità di progetto. Rispetto al costo europeo complessivo a regime, stimato in 1,06 miliardi l’anno al 2045, la quota italiana pesa per l’11% con le stime JRC e il 12,5% con quelle Utilitalia-Utilitatis.

Le stime del JRC sono state però criticate dall’industria farmaceutica e cosmetica, che contesta sia la scelta di coinvolgere solo questi due settori, ignorando comparti come il tessile, sia l’entità dei costi e del contributo dei farmaci alla tossicità delle acque, ritenuti sovrastimati. Le associazioni europee di settore hanno anche presentato ricorso alla Corte di giustizia UE, giudicando la direttiva sproporzionata, insostenibile e discriminatoria; nel 2026 il Tribunale ha però dichiarato entrambi i ricorsi irricevibili. Anche la Polonia ha contestato la disciplina davanti alla Corte di giustizia UE. A fronte di tali contestazioni il Parlamento europeo ha chiesto a giugno 2026 lo stop temporaneo di obblighi e schema EPR, in attesa di un nuovo studio che la Commissione dovrà presentare entro fine anno, basato su analisi indipendenti. Restano invece validi gli altri obblighi della direttiva, dalla raccolta e dal trattamento delle acque reflue negli agglomerati con almeno mille abitanti equivalenti ai trattamenti secondario e terziario, fino alla neutralità energetica e alla riduzione delle emissioni entro il 2045. La nuova analisi dovrà rafforzare le basi scientifiche delle stime, valutare l’impatto su accessibilità e disponibilità dei farmaci, e verificare se il contributo debba estendersi anche ad altri settori industriali. Il Parlamento non ha chiesto stime nazionali separate, ma resta nell’interesse delle autorità italiane, incluso il regolatore, comprendere l’impatto economico della norma per definire il mix di finanziamento e le eventuali tutele per produttori e utenti del servizio idrico.

Conclusione

In conclusione, la direttiva resta un pilastro della politica europea sulle acque, ma il suo successo dipenderà dalle modalità di attuazione. Restano aperte questioni cruciali: la governance dello schema EPR e del sistema di trattamento quaternario, la stabilità dei flussi finanziari, la definizione dei costi ammissibili, il mix di copertura tra produttori e utenti, e la garanzia che le tecnologie scelte uniscano efficacia ambientale e proporzionalità dei costi. Serve una governance chiara fin da subito, meccanismi finanziari che assicurino insieme equità e stabilità di lungo periodo, regole trasparenti e strumenti come fondi di riserva. La definizione dei costi ammissibili richiederà un equilibrio attento tra efficacia ambientale ed efficienza economica, con scelte tecnologiche proporzionate agli obiettivi e basate su valutazioni trasparenti. La quota di finanziamento non coperta dal sistema EPR potrebbe ricadere sugli utenti del servizio idrico qualora non vengano individuate fonti alternative, come la fiscalità generale o i fondi europei; andrà quindi salvaguardata la sostenibilità dell’impatto tariffario sui cittadini. Rispondere a queste domande richiede il coordinamento di una pluralità di soggetti, ciascuno portatore di specifici interessi, competenze e responsabilità nell’attuazione della Direttiva. Il nostro Paese è chiamato a garantire, nei tempi prescritti, che le organizzazioni di responsabilità dei produttori siano autorizzate, e successivamente sottoposte a monitoraggio e chiamate a rispondere dell’adempimento dei propri obblighi. Allo stesso tempo si dovranno programmare gli interventi di adeguamento impiantistico e i relativi investimenti necessari, in modo tale da assicurare il rispetto dei target stabiliti dalla Direttiva. Produttori e importatori, in qualità di soggetti obbligati saranno tenuti a rendicontare le caratteristiche dei prodotti immessi sul mercato e le quantità, e in base a queste al pagamento del contributo ambientale da versare alle PRO. Le utilities idriche saranno responsabili della realizzazione degli interventi necessari al conseguimento degli obiettivi ambientali nei tempi prescritti. Al regolatore economico (ARERA) spetta il ruolo di definire e validare i costi ammissibili, integrando i contributi EPR nel metodo tariffario, e assicurando la sostenibilità economica delle tariffe applicate agli utenti.

I prossimi mesi saranno decisivi: lo stop the clock e la richiesta del Parlamento hanno aumentato l’incertezza attorno alla norma, ma questa pausa dovrebbe essere utilizzata per costruire una governance solida, definire il perimetro d’intervento e chiarire responsabilità e meccanismi di finanziamento per tutti gli attori coinvolti.