Per il settore dei rifiuti è fondamentale individuare i territori con un deficit di impianti nel trattamento e/o nella chiusura del ciclo. Ma il sistema italiano, tra rallentamenti delle Regioni e decisioni di ARERA poi sconfessate dalla giurisprudenza, appare ancora inadeguato. Serve invece agire immediatamente.
All’interno di un quadro generale in rapido mutamento e con diversi cambiamenti in atto, una delle questioni aperte e da risolvere – per il settore dei rifiuti – è la codifica di una strategia efficace con cui individuare i flussi di rifiuto e i territori esposti a un deficit impiantistico nel trattamento e/o nella chiusura del ciclo. E ciò anche ai fini di una corretta indicazione in merito agli impianti di trattamento definiti “minimi”.
Secondo l’impostazione adottata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con l’MTR-2, gli impianti per il trattamento del Rifiuto Urbano Residuo (RUR) e della Frazione Organica (FORSU) sono ritenuti indispensabili per la gestione del ciclo dei rifiuti e vengono assoggettati alla regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe che si caratterizza per incentivazioni coerenti con la gerarchia europea dei rifiuti (per approfondire si rimanda ai Position Paper nn. 186 e 183).
Questi impianti si distinguono tanto da quelli “integrati”, vale a dire gli impianti di trattamento di chiusura del ciclo ricompresi nel perimetro dell’affidamento del gestore integrato, come da quelli “aggiuntivi”, ovverosia i restanti impianti di trattamento e/o di chiusura del ciclo che non sono individuati come “minimi” e non sono “integrati” nella gestione.
Il compito di operare tale classificazione era stato affidato, dall’Autorità, alle Regioni. Nel corso del primo biennio (2022-2023) di applicazione della disciplina ARERA agli impianti, si è registrata un’elevata incertezza regolatoria. In primo luogo, non tutte le Regioni hanno adempiuto nei termini previsti, indicati nel 30 aprile 2022, ai fini della categorizzazione precedente. Quindi, dall’inizio del 2023, una serie di pronunce giurisprudenziali che si sono susseguite hanno pesantemente messo in discussione l’intera materia, a partire dal ruolo di ARERA e di quello – da quest’ultima – affidato alle Regioni (si veda anche Position Paper n. 262). La giurisprudenza non ha, solamente, sollevato questioni sulla categorizzazione operata da talune Regioni (Emilia-Romagna, Puglia, Friuli-Venezia Giulia), arrivando ad annullarne i provvedimenti, ma si è spinta fino a richiedere un ripensamento dell’intera impalcatura normativo-regolatoria sottesa al processo di individuazione degli impianti “minimi” (come riassunto nella grafica seguente).






