ARERA codifica i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti urbani per il periodo 2018-2021. Il metodo tariffario esce sensibilmente migliorato dalla consultazione. Cresce il peso della qualità nella tariffa e gli incentivi al miglioramento. Ci sono tutte le premesse sia per chiudere i divari territoriali nel Mezzogiorno sia per traguardare i nuovi e sfidanti obiettivi di riciclo nelle realtà più avanzate del Paese.

1.    Nuovo metodo tariffario e ruolo di ARERA

Dopo il settore idrico, quello dei rifiuti. È comune auspicio che la nuova tariffazione proposta dall’Authority – che di waste si occupa dal 2018 – possa servire da stimolo per un generale miglioramento della qualità del servizio. Magari attraverso l’introduzione di un metodo tariffario più coerente ed efficiente in grado di portare a una politica di maggiori investimenti in modernizzazione. Un passo in questa direzione c’è stato all’inizio di novembre, quando ARERA ha approvato la delibera 443/2019.

Il documento, contenente i nuovi criteri di riconoscimento dei costi efficienti per il periodo 2018-2021, è un primo e importante tassello nell’avvio della regolazione economica del ciclo dei rifiuti urbani, il cosiddetto Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).

Questo è il risultato finale – a nostro giudizio apprezzabile – di un processo di consultazione molto partecipato e complesso sia per la diversità dei soggetti coinvolti, sia per le tempistiche stringenti tra gli ultimi orientamenti e l’adozione del provvedimento. Innanzitutto, il documento finale ha confermato quanto di buono era emerso dalle versioni provvisorie della fase di consultazione [1], cambiando invece quanto vi era di poco soddisfacente.

Tra gli elementi positivi, mantenuti nel documento finale, vi erano alcune proposte coerenti con un processo di industrializzazione del settore e di rafforzamento dei meccanismi di trasparenza. In particolare:

  • il riconoscimento dei costi effettivi e non più dei costi pianificati e/o di pre-consuntivo;
  • un’impostazione regolatoria di tipo RAB-based [2] sul riconoscimento dei costi di capitale.

Gli elementi poco convincenti concernevano, invece, l’assenza o la debolezza di incentivi al miglioramento della qualità del servizio e ai dovuti distinguo tra situazioni di forte deficit infrastrutturale e di qualità o di efficienza del servizio e le migliori esperienze industriali. 

Con la delibera 443/2019, sono state superate queste criticità. Anzi, le innovazioni apportate agli orientamenti sulla copertura dei costi efficienti contribuiscono a porre il metodo tariffario in una prospettiva diversa, più improntata all’incentivazione della qualità e al riconoscimento delle asimmetrie, oltre alla necessaria gradualità

Un elemento rilevante di novità chiama in causa il tipo di governance e la posizione ricoperta dai diversi soggetti nel settore della gestione dei rifiuti.

In particolare, ci si riferisce al ruolo sostanziale assunto da ARERA nel processo di approvazione tariffaria. Infatti, se nella fase di consultazione erano ancora i Comuni ad avere il compito di approvare in via definitiva sia la tariffa che i Piani Economici Finanziari, con la pubblicazione del documento è stata, invece, affermata la centralità dell’Authority.

Il nuovo metodo definisce il processo di approvazione tariffaria coinvolgendo tre attori:

  • il gestore del servizio, che ha il compito di rettificare le voci di costo, allocarle secondo la metodologia stabilita dalla delibera 443/2018 ed elaborare il PEF;
  • l’Ente territorialmente competente, trattasi dell’Ente di Governo d’Ambito (EGATO) ove identificato dalla normativa regionale e se operativo ovvero il Comune, che ha il compito di validare i dati trasmessi dal gestore e di verificarne la coerenza con gli obiettivi stabiliti;
  • ARERA, che verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti e, in caso di esito positivo, procede con l’approvazione finale dei corrispettivi.

2. L’importanza degli Enti locali

Benché il ruolo di ARERA nel processo di approvazione tariffaria contribuisca a stimolare il processo di innovazione del settore rifiuti, tanto abituato ad una gestione delle procedure esclusivamente localista, non bisogna tuttavia dimenticare che gli Enti locali non smettono di essere soggetti importanti. Gli Enti territorialmente competenti (i cosiddetti EGATO o Comuni) oltre a validare i dati contenuti nei PEF trasmessi dai gestori continueranno ad avere voce in capitolo in diverse questioni. Ad esempio nel:

  • determinare il fattore di sharing sulla vendita di materiale e di energia all’interno dei range individuati da ARERA (per il biennio 2020-21 e per la quantificazione dei conguagli 2018-19);
  • determinare il fattore di sharing sui proventi CONAI per il biennio 2020- 21 e per la quantificazione dei conguagli 2018-19, all’interno dell’intervallo di valori individuato da ARERA, di valutazioni sulla qualità del servizio offerto (% raccolta differenziata) e sulle performance di riutilizzo e riciclo;
  • valorizzare la componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dell’intervallo di valori individuati da ARERA e sulle performance del gestore;
  • eventuale predisposizione di istanza per il superamento del limite di crescita delle entrate tariffarie;
  • definire la vita utile delle discariche in accordo con il gestore, sulla base delle capacità residue e delle stime sui tempi di esaurimento delle stesse.

Quali sono le conseguenze? Senza dubbio il fatto che le scelte degli Enti territorialmente competenti abbiano una forte rilevanza  deve portare necessariamente a un’accelerazione dei processi di completamento della governance, in particolare nei territori dove gli EGATO sono stati individuati dalle Regioni ma non sono ancora operativi. Nei territori in cui non è prevista la presenza di uno o più EGATO, come in Lombardia, i compiti saranno dei Comuni.

Abbiamo incominciato questa riflessione alludendo al ruolo positivo giocato da ARERA e dall’introduzione di un nuovo metodo tariffario per la modernizzazione del settore e dunque della qualità del servizio.

Chiudiamo riconoscendo che la sola regolazione economica non è sufficiente ad assicurare l’avvio di percorsi di miglioramento, soprattutto se non saranno approcciate e risolte vecchie questioni che vanno dalla pianificazione alla diffusione delle sindromi NIMBY, fino alla mancata istituzione od operatività degli Enti di governo degli ambiti.


[1] Facciamo riferimento ai due Documenti di consultazione 713/2018 e 351/2019; entrambi oggetto di approfondimento del Laboratorio Ref Ricerche (contributi n.115 e n.129, consultabili qui).

[2] (Regulatory Asset Base). Un modello di remunerazione, in genere, usato per aziende di pubblica utilità che erogano un servizio i cui costi di capitale (le risorse investite in infrastrutture, per esempio) sono piuttosto elevati.